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25 Gennaio 2013
Nel lontano gennaio 2013 il diritto di Stabilimento per gli avvocati stranieri in italia era ancora un'istituto poco conosciuto e comunque mal digerito da gran parte della classe forense più conservatrice.
Moltissimi Consigli degli Ordini di tutta Italia Osteggiavano la liberta di circolazione degli Avvocati.
Moltissimi Consigli degli Ordini di tutta Italia Osteggiavano la liberta di circolazione degli Avvocati.
Ciò ha comportato, pertanto, la necessità dare risalto, ma sopratutto, trovare una soluzione a tale problema di integrazione professionale. Sarà così che l'Avv. Luigi Castriota (allora Socio Fondatore e Vice presidente di altra Associazione "Accademia Forense Europea") assieme al collega Mario Pinchera, si attivò per sensibilizzare le le istituzioni forensi Romane, le quali, sotto la Guida del Presidente Avv. Mauro Vaglio, con l'aiuto del Amico/Collega Avv. Pietro di Tosto, - Cons. Segretario del COA di Roma - i quali dimostrarono una grande attenzione al problema, grazie alla Cooperazione con l'Amico / Collega Avv. Vincenzo Imbroisi (Presidente dell'Ass. Italiana Avvocati Stabiliti) e alla sensibilià dimostrata al problema da parte del Cons. Avv. Mauro Mazzoni, - all' epoca responsabile delle iscrizioni - per il COA di Roma - , si rese necessario effettuare un convegno ad hoc al Teatro Manzoni di Roma, sul problema, per evidenziare le problematiche, le criticità e le soluzioni di questo cambiamento che si stava verificando già da qualche anno in tutta Europa.
Da questo incontro, iniziò un percorso che portò alla redazione delle note "linee guida" da seguire per il percorso di integrazione dell' avvocato stabilito valide per il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati più grande di Europa.
Linee Guida alla cui redazione partecipai assieme ai suindicati prestigiosi colleghi.
[ IL DIRITTO DI STABILIMENTO PER GLI AVVOCATI]:
La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell'albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo di avvocato.
Durante il periodo dei tre anni l’avvocato rientrerà nella categoria dei c.d. avvocati stabiliti, e dunque:





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